REGISTRAZIONE MARCHIO

REGISTRAZIONE MARCHIO (ITALIA)

In Italia la richiesta di registrazione avviene con il deposito della domanda in modalità telematica direttamente all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Successivamente al deposito, l'esaminatore effettua una verifica sulla regolarità formale della domanda, con possibili osservazioni superabili sulla base di contro-osservazioni motivate in sede di dibattito. In seguito l'esame si concentra sulla sussistenza dei requisiti necessari previsti dal (CPI) ai fini della registrazione. Le verifiche dell'Ufficio hanno ad oggetto: il carattere distintivo e la liceità .
In fase di registrazione i requisiti di validità del marchio sono soggetti anche alle verifiche sulla novità ma a seguito dell'intervento di terzi.  Il requisito della novità  è soggetto solo a contestazioni di parte e mai ex officio, sia prima che dopo la registrazione.
Durante la procedura, le contestazioni da parte di terzi si formalizzano nelle opposizioni. Quando il marchio è stato registrato, i motivi di nullità o di decadenza dello stesso possono essere eccepiti soltanto dal titolare del segno anteriore o dal suo avente causa (art. 122. 2 CPI). 

La registrazione ha un periodo di validità di dieci anni, rinnovabile entro il predetto termine, a pena di estinzione. Può essere rinnovato anche in regime di prorogatio entro 6 mesi successivi alla scadenza, ma con il pagamento di tasse aggiuntive.

 

MARCHIO (UE)

La registrazione del marchio UE ha carattere unitario, ovvero produce gli stessi effetti in tutti gli Stati dell’Unione Europea e si ottiene  con la presentazione della domanda mediante deposito, in modalità telematica, all'EUIPO (European Union Intellectual Property Office). E' possibile il deposito cartaceo ma con una tassa base e di deposito più elevata. Il marchio UE è un titolo unitario non suddivisibile in più titoli nazionali.                                                                                                                 La tutela del marchio registrato è pressocché identica a quella prevista in Italia, eccezion fatta per il marchio di fatto, non previsto dalla normativa UE.

MARCHIO INTERNAZIONALE

Il deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale, avvia un procedura  che consente di ottenere una pluralità di singoli marchi nazionali  o regionali in uno o più stati aderenti all'Accordo e/o Protocollo di Madrid. 

La Registrazione del marchio internazionale è unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale (WIPO) - OMPI (Ginevra) per tutti i Paesi indicati dal richiedente. Nei paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è comunque disciplinato dalla singole leggi nazionali.  

La  domanda di registrazione del marchio internazionale deve necessariamente essere preceduta dal deposito della domanda di un marchio nazionale o regionale  ( IT - UE ) che costituisce il marchio di base per la successiva domanda di registrazione internazionale. Se tra gli Stati designati vi fossero Paesi aderenti all'Accordo e non al Protocollo, il marchio base dovrà necessariamente essere stato già registrato.   

Il deposito andrà effettuato in modalità telematica presso l'Ufficio competente per la registrazione del marchio di base ovvero se, per esempio, il marchio è stato registrato in Italia, l'Ufficio cui fare riferimento per il deposito della domanda sarà L'UIBM e non il WIPO che gestirà, invece, la successiva fase della registrazione.

La durata dei singoli marchi nazionali è di 10 anni rinnovabile alla scadenza per lo stesso periodo e per ulteriori decenni senza alcun limite, previo pagamento delle rispettive tasse di rinnovo.

 

MARCHIO COLLETTIVO 

Il Marchio Collettivo distingue i prodotti e i servizi non di una determinata impresa ma di più imprese, in base alla specifica provenienza, alla natura o alle qualità che sono garantite da un regolamento specifico (IL DISCIPLINARE). 
 

Il Disciplinare ha la funzione di determinare gli standard qualitativi dei prodotti/servizi e di effettuare i relativi controlli, con l’indicazione altresì del soggetto a questi ultimi preposto.

In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. ( cfr art. 11 CPI).

I requisiti di registrabilita' per i marchi collettivi sono quelli previsti per tutti i marchi in generale, ovvero ( liceità - distintività - novità).

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE 

Il  marchio di Certificazione ha lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi sulla base di un regolamento specifico (REGOLAMENTO D’USO), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.

I marchi di certificazione rispettano le norme generali relative ai marchi in riferimento ai requisiti di registrabilità, ovvero la novità, la liceità e la capacità distintiva nonché le definizioni relative alle classificazioni (Classificazione di Nizza) dei prodotti/servizi certificati dal titolare. 

Il marchio di certificazione o di garanzia (italiano) può essere usato anche per certificare l’origine geografica dei prodotti e dei servizi diversamente dal marchio di certificazione europeo che ne vieta l'utilizzo con specifico riferimento sia all'origine geografica che al regolamento d'uso.

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