In Italia e in Unione Europea sono definiti marchi tutti i segni, ovvero parole, nomi di persone, disegni, lettere, colori, forma dei prodotti e anche i suoni, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il marchio deve essere distintivo, nuovo e lecito. Possono chiedere la registrazione del marchio le persone fisiche o giuridiche, in riferimento a prodotti o servizi della propria impresa o di imprese controllate oltreché di altre imprese ma con il consenso del titolare. Possono registrare un marchio altresì le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e gli enti pubblici. L'ordinamento giuridico italiano tutela il marchio anche se non è registrato, ma con molti più limiti rispetto al marchio registrato, poiché i diritti derivati dal marchio di fatto possono essere fatti valere soltanto con la prova dell'uso notorio e della relativa estensione temporale, territoriale e merceologica. Non tutti i Paesi o i sistemi di registrazione sovranazionale riconoscono la tutela al marchio di fatto.
Il design è una disciplina che si occupa di progettare la forma dei prodotti industriali o artigianali destinati all'uso quotidiano. La sua prerogativa è quella di coniugare l'utilità del prodotto con l'estetica attraverso l'opera del designer.
La registrazione tutela l'aspetto di un prodotto che emerge dalle caratteristiche delle linee, contorni. colori, forme o dei materiali. I requisiti che il disegno deve avere per poter essere registrato sono: la novità e l'individualità . Un disegno è nuovo se non ne è mai stato divulgato uno identico prima della domanda di registrazione o di priorità. L'individualità invece risiede nella diversa impressione che l'utilizzatore informato ha rispetto a qualsiasi altro disegno divulgato anteriormente.
Il brevetto è l'invenzione di un prodotto o di un procedimento avente il carattere di novità assoluta, suscettibile di applicazione industriale. Per poter ottenere la concessione del brevetto l'invenzione deve essere innanzitutto lecita ( non contraria alle norme sull'ordine pubblico o al buon costume), nuova, nel senso che non deve essere disponibile al pubblico in alcuna parte del mondo. Si richiede altresì che sia inventiva , non una soluzione ovvia, suscettibile altresì di applicazione industriale, oltreché caratterizzata da una sufficiente descrizione (art. 50 CPI). La privativa brevettuale conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi l'utilizzo e lo sfruttamento per fini commerciali senza autorizzazione.
Sono oggetto di brevettabilità le Invenzioni di ( un prodotto o di un procedimento), i Modelli di Utilità' e le Varietà Vegetali.
LE ATTIVITA' PRE E POST REGISTRAZIONE/CONCESSIONE
Tutti i titoli della proprietà industriale e intellettuale devono essere costantemente protetti per non perdere valore. La protezione ha inizio già dalla fase di ideazione, sia esso un logo, un disegno o un modello, con l'analisi ovvero la valutazione tecnico-giuridica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge. Ciò consente di evitare che la procedura non vada a buon fine. Inoltre, ancor prima del deposito della domanda di registrazione del marchio, disegno, modello è necessario intervenire con la ricerca di anteriorità finalizzata alla verifica della eventuale preesistenza di loghi, disegni o modelli, per evitare l'opposizione di terzi che potrebbe determinare il rigetto della domanda. La ricerca avviene attraverso la consultazione di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali, in ordine all'esistenza di marchi, modelli o brevetti identici, per i quali vi sia stato un provvedimento di attribuzione del titolo o di deposito della domanda. L'analisi di fattibilità e la ricerca di anteriorità sono attività di tutela riferite alla fase che precede l'acquisizione del diritti derivati dalla registrazione. I titoli della proprietà industriale/intellettuale, tuttavia, devono essere protetti anche successivamente alla loro nascita. Il fine è quello di monitorare costantemente l'eventuale presenza, nei registri di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali, di titoli identici o simili relativi a prodotti o servizi identici o affini che siano venuti ad esistenza successivamente al titolo oggetto di tutela. Il monitoraggio costante ovvero, la "sorveglianza", interviene già nella fase di deposito di altrui domande, per un eventuale opposizione derivante da registrazione o da concessione brevettuale, (se dovessero sussistere i presupposti di identità o palese somiglianza), depositate successivamente al titolo che si vuole proteggere. L' attività di controllo non si esaurisce con la consultazione dei registri delle domande di deposito ma anche monitorando i registri dei titoli già in essere. Ciò consente di proporre l'opposizione anche successivamente alla nascita del titolo che si vuole contestare, agendo in sede amministrativa (con l'opposizione per nullità e decadenza) oppure azionando il diritto davanti alle autorità giudiziarie competenti presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese (per nullità, decadenza, concorrenza sleale o per altre violazioni del diritto di privativa).
IL DIRITTO D'AUTORE
"Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580]" ( art. 2575 c.c.)
" Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale" ( art. 2576 c.c.).
"L'autore ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2581, 2584, 2592] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [2579, 2582](1)" ( art. 2577 c.c.).
LA TUTELA GIUDIZIALE ( CIVILE)
TRIBUNALE ORDINARIO & SEZ. SPEC. IMPRESE
Contestazione della validità del titolo
( Nullità - Decadenza)
Azioni
Concorrenza sleale
Contraffazione
Minaccia di contraffazione
Violazione del Diritto di Privativa
Modalità di sfruttamento diritti di privativa.
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ( ITALIA - UE)
Osservazioni di terzi
Opposizioni UIBM (Nullità e Decadenza).
Osservazioni di terzi
Opposizioni EUIPO (Nullità - Decadenza).
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Attività di rappresentanza e di difesa nei giudizi davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
DIRITTO TRIBUTARIO
Attività di rappresentanza e di difesa nei giudizi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (1° - 2°grado).
Abbiamo bisogno del vostro consenso per caricare le traduzioni
Per tradurre i contenuti del sito web utilizziamo un servizio di terze parti che potrebbe raccogliere dati sulla vostra attività. Si prega di rivedere i dettagli nell'informativa sulla privacy e accettare il servizio per vedere le traduzioni.