In Italia la richiesta di brevetto avviene mediante il deposito di una formale domanda all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in modalità telematica oppure in formato cartaceo anche presso le Camere di Commercio, che operano da uffici riceventi. L'Ufficio esamina la domanda, verificando la correttezza delle formalità. Se non si rivendica la priorità, la ricerca di anteriorità è fatta dall’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per conto dell’UIBM. Successivamente il fascicolo viene messo a disposizione del pubblico. Segue l'esame di merito in contraddittorio con un esaminatore dell’UIBM. L'iter termina con il rilascio del brevetto o il rigetto della domanda.
Non è prevista alcuna opposizione amministrativa pre o post concessione per i brevetti di invenzione industriale. Il diritto di privativa brevettuale ha un periodo di validità di 20 anni dalla data di concessione.
La Convenzione sul Brevetto Europeo, (Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973), consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio del brevetto. La procedura di convalida nei Paesi designati conferisce al titolare i medesimi diritti che derivano da un brevetto nazionale negli stessi Stati.
La domanda per la concessione del brevetto europeo si presenta mediante deposito in modalità telematica all'EPO (European Property Office). L'Ufficio effettua la ricerca di anteriorità corredata da una "Opinione Scritta". Segue la pubblicazione della domanda che avvia l'esame di merito in contraddittorio con la Divisione di Esame. La procedura termina con la concessione del brevetto europeo o con il rigetto della domanda.
E' possibile l'opposizione successiva da parte di terzi, con una procedura di fronte alla Divisione di Opposizione. La procedura si conclude con il mantenimento del brevetto come concesso o in forma modificata, oppure con la revoca dello stesso.
Tutte le decisioni di prima istanza dell’EPO sono appellabili di fronte alla (Board of Appeal) dell’EPO e queste ultime, in casi particolari, di fronte alla (Enlarged Board of Appeal).
Il Brevetto europeo con effetto unitario (“Brevetto Unitario”) viene rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e consente, attraverso il pagamento di un'unica tassa, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale in tutti i Paesi UE che, al momento del deposito della domanda hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).
Le future ratifiche daranno origine a diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale (collegata al numero delle ratifiche dell’Accordo TUB), copertura che tuttavia resterà invariabile per tutta la durata del brevetto (massimo 20 anni).
Il brevetto unitario, operativo dal 1° giugno 2023, non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO).
Secondo le norma attualmente in vigore, (Legge 24 luglio 2023, n. 102), di riforma del codice CPI non vi è la preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni, quindi hanno pari efficacia la protezione conferita dal brevetto italiano, la protezione conferita dal brevetto europeo validato in Italia e la protezione del brevetto unitario, nel caso in cui tali brevetti siano concessi allo stesso inventore o al suo avente causa, per la stessa invenzione, con la stessa data di deposito o di priorità.
Il Brevetto Unitario non sostituisce il sistema brevettuale europeo esistente, ma è a quest'ultimo complementare. E' possibile intraprendere la strada nazionale della convalida del proprio brevetto europeo in uno o più Stati Contraenti EPC o scegliere la tutela del Brevetto Unitario.
E possibile altresì avere un Brevetto Unitario e convalidare contemporaneamente il brevetto europeo in altri Stati Contraenti EPC che non partecipano al nuovo sistema del Brevetto Unitario o che non hanno ancora aderito all’Accordo sull’istituzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB).
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