DIRITTO D'AUTORE & COPYRIGHT

IL DIRITTO D'AUTORE NEL WEB

"Il  titolo  originario  dell'acquisto  del  diritto  di  autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare  espressione del lavoro intellettuale" ( art. 2576 c.c.).  

Il diritto d'autore è una forma di protezione dell'idea creativa che consente al titolare dell'opera di fare uso della stessa nel suo insieme o nelle sue singole parti in ogni forma o modo, escludendo chiunque altro dall'utilizzo se non ne è espressamente autorizzato. Il diritto morale è inscindibile dall'autore dell'opera ed è inalienabile, diversamente dai relativi diritti patrimoniali di utilizzo e di sfruttamento economico della predetta che, ancorché spettino esclusivamente al titolare, possono discrezionalmente essere trasferiti, ceduti oppure è possibile consentirne l'uso nei casi specificamente stabiliti dalla legge.

"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" ( art. 2575 c.c.) ( art. 1 L. n. 633/1941).

" In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) - (1) 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" ( art. 2, L. n. 633/1941). 

 

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